Il 31.05.2012 è entrata in vigore una ulteriore porzione del D.Lgs. n° 28/2011 (c.d. "Direttiva RES") che introduce considerevoli innovazioni nell’attività edilizia.
Infatti, a partire da tale data, per i progetti di nuovi edifici e/o di edifici sottoposti a ristrutturazioni "rilevanti", è scattato l'obbligo di coprire il fabbisogno energetico dell'edificio con una percentuale maggiore di energia derivante da fonti rinnovabili.
Più dettagliatamente i nuovi limiti da rispettare sono:
A) Con energia proveniente da fonti rinnovabili deve essere coperta una quota non inferiore al 50% del fabbisogno per acqua calda sanitaria (Epacs) (Allegato 3 del Decreto – Comma 1);
B) Con energia proveniente da fonti rinnovabili deve essere coperta una quota non inferiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo dell'edificio (Epi + Epe + Epacs) (Allegato 3 del Decreto – Comma 1);
C) Sull'edificio deve essere installato un impianto fotovoltaico sufficiente a produrre una potenza elettrica non inferiore ad un valore stabilito (Allegato 3 del Decreto – Comma 3);
dove:
Epi = Fabbisogno annuo di Energia Primaria per la climatizzazione invernale;
Epe = Fabbisogno annuo di Energia Primaria per la climatizzazione estiva;
Epacs = Fabbisogno annuo di Energia Primaria per la produzione di acqua calda sanitaria;
Si informa inoltre che, al fine di una corretta valutazione del contributo energetico derivante da fonti rinnovabili ed in correlazione all'entrata in vigore degli obblighi sopraindicati, il 10.05.2012 dopo una lunga gestazione sono entrate in vigore le Norme UNI TS 11300 – Parte 4° (vedi: http://www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=34979).
Si precisa infine che l'art. 11 – 3° comma dello stesso Decreto stabilisce che "L'inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio".
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